PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le cessioni di mobili ed accessori per l'arredamento effettuate a soggetti che intendono contrarre matrimonio o che lo hanno contratto da non più di dodici mesi, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento fino ad un corrispettivo massimo di 20 mila euro, a condizione che:

          a) la cessione abbia per oggetto mobili e accessori destinati all'arredamento dell'abitazione coniugale;

          b) il reddito complessivo lordo dei soggetti interessati non sia superiore a 20 mila euro annui.

      2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica a condizione che da parte del cedente sia emessa fattura ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e che i cessionari rilascino apposita dichiarazione che attesti la sussistenza o l'imminenza del vincolo matrimoniale, la destinazione dei mobili e degli accessori che si intendono acquistare, nonché il possesso del requisito reddituale di cui alla lettera b) del citato comma 1. Si applicano gli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
      3. Entro sei mesi dal pagamento del corrispettivo o dalla consegna, se successiva, dei mobili ed accessori acquistati con le modalità previste ai commi 1 e 2, i cessionari devono produrre al cedente il certificato di matrimonio.

 

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      4. In caso di mancata presentazione del certificato di matrimonio, il cedente deve procedere alla regolarizzazione dell'operazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente articolo.